Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 26 del 14-2-2005.htm
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2005.
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Progetto
Interventi
in
favore dell’Occupazione
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 14
Febbraio 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 26
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di
mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività socialmente
utili, relativi all’anno 2005.
SOMMARIO
:
Importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di
integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento
dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2005.
I – TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Secondo quanto previsto dalla
normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione
salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata
dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché la
retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il
secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio
di ciascun anno, nella misura dell’80 per cento dell’aumento derivante dalla
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati.
Detti importi massimi devono
essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma
17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per
cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle
imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Ciò premesso, si comunica che –
tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l’anno 2004 – gli
importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l’anno
2005, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto
della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, che attualmente è pari al 5,54 per cento:
1)
euro 819,62 774,21
2)
euro 985,10
930,53
Settore
edile
1)
euro 983,54 929,05
2)
euro 1.182,12
1.116,63
L’importo della retribuzione
mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai
punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, in euro
1.773,19.
II –
INDENNITA’ DI MOBILITA’
Gli importi massimi mensili, da
applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i
primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al
31 dicembre 2004, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione
istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:
1)
euro 819,62 774,21
2)
euro 985,10 930,53
Anche per l’indennità di mobilità l’importo della
retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, indicato
al punto 2, è fissato in euro 1.773,19.
III -
TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione
anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio
1994, n. 451.
L’importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto
al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6
agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l’anno 2005 in
euro 579,49
che, al netto della riduzione del 5,54 per cento, è pari a
euro 547,39
.
IV - INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Gli importi massimi mensili
dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della
legge n. 41/1986, sono pari a
euro 819,62
ed a
euro 985,10
.
Per quanto riguarda l’indennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella
agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento
all’attività svolta nel corso dell’anno 2004, trovano invece applicazione gli
importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 24 del 6
febbraio 2004 (
euro 806,78 ed euro 969,66
).
V - ASSEGNO PER ATTIVITA’
SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)
L’importo mensile dell’assegno
spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili – che, ai
sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura
dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati – è pari, dal 1° gennaio 2005,
a
euro 489,33
. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di
cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per quanto riguarda i lavori di
pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si
precisa che, per tale prestazione, non opera la rivalutazione in parola né
l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n.
144; il relativo assegno resta pertanto fissato in
euro 413,16
mensili.
Il Direttore Generale
Crecco